Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49721 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49721 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TINNIRELLO GIUSEPPE N. IL 21/02/1976
avverso la sentenza n. 3766/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
R.G.: 54/2O14
Tinnirello Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Palermo, n.4674/2014 del 20.11.2014 che ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa città , del 25. 01.2013 , di condanna per ricettazione,
lamentando vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all’
affermazione di responsabilità del reato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente il vizio della motivazione
senza indicare le ragioni per le quali lamenta tale vizio.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C sa delle ammende.
Roma, E.11.2015
Il Consi11iere relatore
Il Prt sid
Motivi della decisione