Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49720 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49720 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATUZZO PAOLO N. IL 17/02/1983
avverso la sentenza n. 1530/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
Motivi della decisione
ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Amatuzzo Paolo
Palermo, n.3601 del 24.06.2016 che ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città , del 24.06.2013 , di condanna per il reato di cui all’art.3 bis
legge n.575 del 1965, lamentando vizio di motivazione insufficiente e
contraddittoria in ordine all’ affermazione di responsabilità del reato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente si è limitato ad affermare apoditticamente il vizio della motivazione
senza indicare le ragioni per le quali lamenta tale vizio. Tra i requisiti del ricorso
per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno
o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Ca a delle ammende.
Roma, 2 11.2015
Il Consi ere relatore
R.G.: 54917/2014