Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49720 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49720 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDI GRAZIA N. IL 08/08/1940
avverso l’ordinanza n. 62/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
19/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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“juk,u-ue<2, Udit i difensor Avv.; 6 J32,2_ Data Udienza: 17/10/2013 0L..0 cmiào Ritenuto in fatto. 1.11 19 marzo 2013 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso, il 18 settembre 2013, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Grazia Rapisardi, amministratrice e legale rappresentante pro-tempore della "Cea cooperativa edilizia appalti-società coop. Per versamento dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 2008 per un importo di euro 1.159.738. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato contestato sulla base della denuncia dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2012 e dei relativi allegati 8estratto del registro delle imprese telematico, dichiarazione delle imposte), atti tutti evidenzianti che la Rapisardi, nella qualità in precedenza indicata, aveva omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta 2008 nel prescritto termine del 29 dicembre 2009 nella misura di euro 1.159.738. Evidenziava, inoltre, che l'apprensione delle somme costituenti l'originario profitto del reato (nel caso in esame rappresentato da un risparmio d'imposta e non da un effettivo arricchimento) non era più possibile, atteso il lasso di tempo trascorso dalla commissione delle condotte contestate e la conseguente probabile dispersione delle liquidità allora in possesso della società. 2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente Grazia Rapisardi, la quale lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro per equivalente, considerato il mancato svolgimento di qualsiasi verifica circa l'impossibilità di aggredire i beni appartenenti all'impresa che ha tratto beneficio dal profitto del reato, nonché l'omessa osservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato. 1. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come azioni", con sede in Giarre, sottoposta ad indagini in ordine al reato di omesso indicato negli arti. 111 della Costituzione e 606 lett. b) e c) c.p.p. anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), c.p.p. (Cass., Sez. VI, 4 giugno 2003, n. 21250, P.M. in proc. De Palo, rv. 225578). Conseguentemente, in tema di riesame del sequestro, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono — in una prospettiva di ragionevole probabilità — di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica. 2.11 provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati, laddove, con riferimento al fumus commissi delicti, ha richiamato il contenuto della denuncia della Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2012 e la documentazione ad essa allegata, atti tutti comprovanti l'omessa versamento da parte di Grazia Rapisardi, amministratrice e legale rappresentante della "Cea cooperativa edilizia appalti-società coop. Per azioni", con sede in Giarre, del'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta 2008, entro il prescritto termine del 29 dicembre 2009, nella misura di euro 1.159.738. 3. Ai sensi del combinato disposto degli arti. 1, comma 143, 1. n. 244 del 2007 e 322-ter c.p.p. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito è legittimo solo quando il reperimento di questi ultimi beni è impossibile, sia pure transitoriamente (cfr. Sez. 2, n. 2823 del 10 dicembre 2008), ossia quando i beni costituenti profitto o prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione (Sez. 6, n. 24633 del 29 marzo 2006). In altri termini, l'art. 322-ter c.p., pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile. Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha puntualmente richiamato l'esito delle indagini svolte in merito ai beni intestati alla società e a quelli riconducibili all'indagato e al loro degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, rispettivo valore e, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità, ha circoscritto, tenuto conto del debito d'imposta, il valore dei beni della Rapisardi che, alla luce della carica da essa rivestita, dovevano essere oggetto della misura cautelare reale in assenza di un'effettiva, totale capienza dei beni riconducibili alla società. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 17 ottobre 2013. pagamento delle spese processuali.

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