Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49719 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49719 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHIONI MARTA N. IL 10/04/1946
avverso la sentenza n. 1473/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Marchioni MarTa ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna n.3005/14 del 08.10.2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città 23.01.2009, di condanna per ricettazione ed altro , lamentando
vizio della motivazione circa l’affermazione di responsabilità, il mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen.la mancata
dichiarazione di prescrizione del reato di truffa,i1 mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
Le censure prospettate dalla difesa sono generiche ed a tratti anche relative ad
altri imputati del tutto estranei ai fatti per cui si procede.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Per ciò che riguarda le censure relative al mancato riconoscimento delle
attenuanti, oltre ad essere del tutto immotivate,sono comunque censure del
merito della decisione, inammissibili nel giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cas delle ammende.
Roma, 24/.1\1.2015
Il Presi
Il ConsiJieie relatore

R.G.: 54908/2014

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