Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49718 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49718 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRA NICOLA N. IL 27/07/1978
avverso la sentenza n. 2546/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

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Motivi della decisione
Di Pietra Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Palermo n.4502/14 del 12.11.2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Trapani del 26.02. 2004, di condanna per il reato di cui all’art.75 co 2 D.Lvo
n.159/2011, lamentando violazione di legge in ordine all’accertamento
dell’elemento oggettivo del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
La Corte di merito ha compiutamente motivato circa gli elementi oggettivi
e soggettivi del reato, rilevando in particolare che gli agenti che effettuarono il
controllo accertarono l’assenza dell’imputato dal domicilio effettuato diverse
manovre per accertarsi che il campanello funzionasse e che nessuro era presso
l’abitazione. La motivazione appare coerente e priva di vizi evidenti ed il ricorso
volto solo ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti inammissibile nel
giudizio di legittimità
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30/11/1999
dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C sa delle ammende.
Roma, 4l.11.2015
Il Cons liere relatore
Il Presid

R.G.: 54914/2014

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