Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49717 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49717 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODICA FRANCESCO PAOLO N. IL 31/07/1984
avverso la sentenza n. 1165/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Modica Francesco Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Palermo n.3555/14 del 22.09.2014, che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Trapani del 04.02. 2014, di condanna per il reato di cui all’art.75 co
2 D.Lvo n.159/2011, lamentando violazione di legge in ordine all’accertamento
dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
La Corte di merito ha compiutamente motivato circa gli elementi oggettivo
e soggettivo del reato, rilevando in particolare che l’imputato aveva addotto delle
giustificazioni della propria condotta diversi da quelli sostenuti in appello ed
inoltre che l’imputato era sicuramente a conoscenza della consistenza degli
obblighi impostigli. La motivazione appare coerente e priva di vizi evidenti
Inoltre, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30/11/1999
dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C ssa delle ammende.
Roma, 44.1l.2015
rèside
Il Con here relatore

R.G.: 54894/2014

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