Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49717 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 49717 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDIANI FRANCESCO N. IL 22/06/1961
avverso la sentenza n. 4295/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. E che ha concluso per
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Data Udienza: 14/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3.5.2011 la Corte di cassazione, sul ricorso
immediato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze,
annullava la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva assolto
Francesco Verdiani dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché il fatto non
sussiste, avendo ritenuto l’assoluta grossonalità delle riproduzioni dei marchi
delle imprese impressi sulle cinture per abbigliamento in sequestro, e,

giudizio di impugnazione.
Premesso che la motivazione della sentenza impugnata aveva omesso
qualsiasi confronto tra contrastanti pareri in ordine alla idoneità delle
contraffazioni ad indurre in errore il consumatore, questa Corte ribadiva il
principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 474
cod. pen. non rileva la cd. contraffazione grossolana, trattandosi di reato di
pericolo.

2. La Corte di appello di Firenze in data 1.3.2012, decidendo sul rinvio,
condannava il Verdiani, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena
sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa, ordinando, altresì la
confisca, ai sensi dell’art. 474 -bis cod.pen., di beni nella disponibilità del
predetto per il valore di euro 6.200, non potendo disporsi la confisca della merce
contraffatta della quale era già stata ordinata la restituzione.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Verdiani ha proposto ricorso
per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale ha violato il
principio di diritto fissato dalla Corte di legittimità che aveva rinviato perché si
effettuasse il giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell’imputato. Ad
avviso del ricorrente, la Corte di appello ha ampliato eccessivamente il concetto
di pubblica fede; inoltre, la natura di reato di pericolo dell’art. 474 cod. pen. non
comporta l’esclusione a priori della rilevanza del falso grossolano occorrendo,
comunque, la idoneità della condotta ad ingannare che difetta nei casi di
falsificazione facilmente riconoscibile.
Con motivi aggiunti (depositati entro il termine per il ricorso) il Verdiani ha
denunciato la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all’art.
474 -bis cod.pen. avuto riguardo alla disposta confisca di beni nella disponibilità
del condannato sul presupposto errato della impossibilità di confiscare la merce
contraffatta per l’avvenuta restituzione. Rileva, infatti, che la merce non è stata,

2

conseguentemente, disponeva il rinvio alla Corte di appello di Firenze per il

né poteva essere restituita perché la sentenza di assoluzione non era passata in
giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ manifestamente infondato e si sostanzia in censure di fatto il primo
motivo di ricorso.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione ribadendo il

pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto e non
ha rilievo, a tale fine, la configurabilità della cosiddetta contraffazione
grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,
non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere
dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta,
pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 31451
del 05/07/2006, Gningue, rv. 235214).
La Corte di appello, quale giudice del rinvio, si è attenuta al principio
enunciato di cui ha fatto applicazione alla luce della specifica valutazione delle
concrete circostanze emerse nel processo. Ed invero, ha dato atto che il
testimone qualificato aveva indicato elementi di forte somiglianza tra le fibbie
riprodotte nella merce sequestrata e quelle originali, mentre il consulente della
difesa si era limitato ad indicare elementi di perplessità sulla effettiva
confondibilità degli oggetti venduti con quelli originali; quindi, ha affermato che i
prodotti in vendita erano contraffazioni di originali tutelati, tali da poter indurre
in errore il consumatore quanto alla provenienza ed origine.
Il giudice del rinvio, pertanto, ha operato una specifica valutazione in fatto
sulla idoneità della contraffazione all’inganno.

2. E’, invece, fondata la doglianza del ricorrente in ordine alla applicazione
dell’art. 474

bis cod. pen..

Invero, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile deve
escludersi l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni
sottoposti a sequestro preventivo o probatorio, salvo che le esigenze
giustificative del vincolo siano cessate (Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009,
Armenise, rv. 245473).

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costante orientamento secondo il quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod.

Poiché l’art. 474

bis comma secondo cod. pen. prevede che il giudice ordini

la confisca dei beni nella disponibilità del reo per valore corrispondente al profitto
soltanto laddove non è possibile eseguire la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono oggetto,
prodotto, prezzo o profitto, nella specie la Corte territoriale avrebbe dovuto
verificare l’avvenuta esecuzione – che non risulta dagli atti – della disposta
restituzione di quanto in sequestro, pur non essendo divenuta definitiva la
sentenza di primo grado, dando atto, quindi, che la confisca si era resa

Conseguentemente, ferma la responsabilità del ricorrente, la sentenza
impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà verificare se sono stati
effettivamente restituiti gli oggetti in sequestro dei quali, in caso contrario, dovrà
disporre la confisca, ovvero provvedere a norma dell’art. 474

bis cod.pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 14 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

concretamente impossibile.

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