Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49715 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49715 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHBBAS ABDELLAH N. IL 01/01/1990
avverso la sentenza n. 2257/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;

Data Udienza: 10/10/2013


26463

Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
che non sia stato applicato Part.129 c.p.p. alla specie;
che la censura è generica a fronte della motivarésclusione di applicabilità della norma, contenuta nella
sentenza impugnata;
che quindi il ricorso è inammissibile ;

spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il P

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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