Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49714 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49714 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSALACQUA ANTONINO N. IL 02/09/1942
avverso la sentenza n. 1894/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Passalacqua Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Milano, n.6898 del 07.10.2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Como , del 13.11.2013 , di condanna per truffa, lamentando vizio di
motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all’ affermazione di
responsabilità del reato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia riconosciuta fondata l’alternativa
ricostruzione dei fatti prospettata con l’atto di appello .
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dAel procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C sa delle ammende.
Roma, .11.2015
Il Coniliere relatore
presidttc,

R.G.: 54871/2014

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