Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49714 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49714 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EBOIGBE OSAZUWA N. IL 10/01/1990
avverso la sentenza n. 445/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;

Data Udienza: 10/10/2013

24661

Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
che essa non contenga un’adeguata valutazione della congruità della pena:
che il ricorrente non ha interesse a dedurre una simile censura essendogli stata applicata la pena da lui stesso
indicata ;
che quindi il ricorso è inammissibile ;

spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il

che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA