Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49714 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49714 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EBOIGBE OSAZUWA N. IL 10/01/1990
avverso la sentenza n. 445/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 10/10/2013
24661
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
che essa non contenga un’adeguata valutazione della congruità della pena:
che il ricorrente non ha interesse a dedurre una simile censura essendogli stata applicata la pena da lui stesso
indicata ;
che quindi il ricorso è inammissibile ;
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle