Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49713 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49713 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA MONICA N. IL 11/11/1973
avverso la sentenza n. 258/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
R.G.: 54824/2014
Motivi della decisione
Oliva Monica ricorre avverso la sentenza n.5611 del 08.07.2014 della
Corte d’Appello di Milano, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla
dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
ed agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso
di specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e,ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1.11.2015
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La graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento delle attenuanti