Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49713 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49713 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: AGRO’ ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSITORE STEFANO N. IL 02/10/1982
avverso la sentenza n. 208/2013 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO AGRO’;
Data Udienza: 10/10/2013
24660
Ritenuto che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe di applicazione di pena su richiesta lamentando
che non sia stata riconosciuta la destinazione all’uso personale della droga detenuta;
che in tal modo il ricorrente prospetta una circostanza che necessita di uno specifico accertamento al quale ha
peraltro rinunziato con la scelta del rito;
che quindi il ricorso è inammissibile ;
spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
millecinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
DE
TATA
che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle