Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49711 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49711 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATELLA GIOVANNI N. IL 22/06/1980
avverso la sentenza n. 134/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54792/2014

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n.10724 del
2014, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna
del Tribunale della stessa città del 26.02. 2013, per il reato di ricettazione,
ritenendo,tuttavia, l’ipotesi attenuata, Latella Giovanni ricorre lamentando vizio
di violazione di legge per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione del reato, che si sarebbe compiuta nel termine di sette
anni e sei mesi,a causa della ritenuta ipotesi attenuata.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il reato di cui all’art.648 cod.pen. si prescrive in otto anni e ,in caso di
interruzione del decorso del tempo, in anni dieci. Nessun rilievo hanno nella
novella disciplina della prescrizione ,applicabile al caso in esame ai sensi
dell’art. 10 L.n.251 del 2005, le circostanze attenuanti, qual è quella prevista
dall’art.648 cpv cod.pen.. Ne consegue che alla data di pronuncia della sentenza
d’appella non era affatto decorso il tempo di prescrizione del reato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod proc pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro L000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese el pra edimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C ssa i e i i. ende.
Roma, 4.11

Motivi della decisione

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