Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49710 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49710 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA COSIMO N. IL 10/11/1959
avverso la sentenza n. 2247/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54787/2014
Bevilacqua Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Reggio Calabria n.10594/14 del 05.06.2014, che ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa città
23.01.2009, di condanna per ricettazione,
lamentando violazione dell’art.648 cod.pen.
per mancata applicazione
dell’art.712 cod.pen. in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art.625 bis cod.pen.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
La Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione
giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per
tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai
fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il
dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente
accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza,
non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la
provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale
dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di
provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una
attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo
non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri
officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice
di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass.
pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si tratta comunque di una censura sul merito della decisione che non
compete alla Corte di legittimità : nel momento del controllo di legittimità, infatti,
la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del
30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del
21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della 4tssa delle ammende.
Roma 4.11.2015
Il ConjiÌgliere relatore

Motivi della decisione

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