Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49709 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49709 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHANG RENJUAN N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 4761/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54782/2014

Zhang Renjuan ricorre avverso la sentenza n.1242/14 del 08.04.2014
della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna per
il reato di ricettazione ed altro, del Tribunale della stessa città n.2478 del
22.06.2011 lamentando vizio di motivazione con riguardo al mancato
riconoscimento del falso grossolano per l’imputazione sub b) , ed al mancato
riconoscimento dell’attenuante dell’ipotesi lieve per la ricettazione.
Il ricorso è inammissibile per violatone dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sia in relazione all’affermazione di responsabilità sia in
relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante.
La Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione
giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722),
per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela,
in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la
fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi,
che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno
non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno.La non configurabilità dell’ipotesi attenuata
è stata congruamente giustificata con il richiamo all’elevata quantità di merce
contraffatta detenuta.
Va ribadito che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004
del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C sa delle ammende.
Roma, .10.2015

Motivi della decisione

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