Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49708 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49708 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERRO GAETANO N. IL 04/08/1959
avverso la sentenza n. 2609/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

I

R.G.: 54780/2014
Motivi della decisione
Pieno Gaetano ricorre avverso la sentenza n.898/2014 del 22.04.2014
della Corte d’Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna del
Tribunale della stessa città del 03.04.2009 , per furto , così diversamente
qualificato il reato di rapina originariamente ascritto all’imputato , ed altro
lamentando violazione di legge perché era stata rigettata la richiesta di ispezione
606 co. 1 lett. C c.p.p.) essendo stata valutata in modo parcellizzato la
dichiarazione della persona offesa che pure aveva comportato la diversa
qualificazione del fatto di rapina, Mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione con riguardo alla pena.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione (la Corte ha
ritenuto perfettamente integrata la prova della responsabilità sulla base delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa ; la pena, che costituisce il risultato di una
valutazione complessiva, è stata adeguatamente motivata è stata ), si palesano
peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C ssa delle ammende.
Roma, Jf.11.2015
Il Con

ere relatore

dei luoghi; Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.

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