Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49707 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49707 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ANDREA N. IL 10/08/1989
avverso la sentenza n. 368/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
R.G.: 54770/2014
Motivi della decisione
Bevilacqua Andrea ricorre avverso la sentenza n.10597/2014 del
05.06.2014 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città ,del 04.05. 2012 ,di condanna per il
reato di ricettazione , lamentando vizio di motivazione in relazione alla
Il ricorso è manifestamente infondato.
Anche a voler prescindere dagli inammissibili profili di genericità delle censure,
rileva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142)
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma,
TI
11.2015
Il Consilifre relatore
Il Presi
commisurazione della pena .