Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49705 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49705 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANCA’ MARIN CRISTIAN N. IL 02/05/1982
avverso la sentenza n. 1791/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54735/2014

Bancà Marin Cristian ricorre avverso la sentenza n.11208/14 del
28.10.2014 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che, dichiarata la
prescrizione per il reato di porto di coltello, ha confermato la sentenza di
condanna per il reato di ricettazione deducendo la contraddittorietà della
motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche ; la
motivazione apparente circa la dosimetria della pena; la carenza di motivazione
circa l’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sia in relazione al mancato riconoscimento delle
generiche sia in relazione alla dosimetria della pena sia in ordine alla sussistenza
degli elementi costituivi del reato. Infatti, nel momento del controllo di legittimità,
la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga
effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^
sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n.
2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955). Orbene la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferraio,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. L’elemento soggettivo della
ricettazione ,in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è stato
ravvisato nell’assenza di una qualsiasi idonea spiegazione circa la provenienza
del bene.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C4ésa delle ammende.
Roma, .11.2015
Il Presid n
Il Consiatiere relatore

Motivi della decisione

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