Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49704 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49704 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARZO ANTONIO N. IL 20/03/1960
avverso la sentenza n. 889/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54722/2014
Motivi della decisione
Carzo Antonio ricorre avverso la sentenza n.10720 del 2014 , del
24.06.2014, della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la
sentenza di condanna per il reato di cui all’art.75 co 2 D.Lgs. n.159 del 2011
lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di
rito abbreviato condizionato ed circa l’affermazione di responsabilità fondata su
essersi incontrato solo con due dei pregiudicati indicati negli atti di indagini e
che l’indicazione del terzo pregiudicato potrebbe essere frutto di un travisamento
degli investigatori; lamenta, infine, il mancato riconoscimento della
continuazione con altra condanna per un fatto analogo..
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sia in relazione alla decisione di non concedere
l’abbreviato , ritenendo del tutto superflui, ai fini della decisione ,le integrazioni
probatorie richieste e , nel merito, ritenendo pienamente provata la violazione
delle prescrizioni imposte con i reiterati contatti con pregiudicati. Anche la
censura relativa almancato riconoscimento della continuazione prospetta una
alternativa valutazione di elementi del fatto, inammissibile nel giudizio di
legittimità.
La motivazione del provvedimento impugnato non evidenzia vizi di sorte:
va comunque ribadito che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004
del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2” sent. n. 2436 del
21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma,

.11.2O15

DEPOSITATA

una non condivisibile ricostruzione dei fatti , posto che l’imputato ha ammesso di

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