Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49703 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49703 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELTRAMI GIAMPIERO N. IL 17/12/1961
avverso la sentenza n. 437/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54704/2014

Beltrami Giampiero ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna n.2193/14 del 24.06.2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Ravenna n.915/13 del 29.10.2013, di condanna per rapina ed altro,
lamentando violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art.625 bis cod.pen.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di
appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606
comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame
riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto
contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non
corretto.
Inoltre, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30/11/1999
dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep.
25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 4.11.2015
Il Con bere relatore

Motivi della decisione

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