Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49702 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49702 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALICH ALEX N. IL 20/10/1982
HAMAMA YASIN N. IL 02/10/1982
avverso la sentenza n. 6104/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54686/2014
Motivi della decisione
Malich Alex e Hamarna Yasin ricorrono avverso la sentenza n.10911/14
del 10.07.2014 della Corte d’Appello di Bologna, che li ha condannati per
ricettazione ed altro , lamentando il mancato erroneo riconoscimento dell’ipotesi
lieve e delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p., perché
giustificata sulla base del valore intrinseco dei beni ricettati del danno
potenziale, della particolare intensità del dolo per l’esclusione dell’ ipotesi lieve e
per i plurimi precedenti anche specifici per le generiche.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i
limiti di una plausibile opinabilità dì apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep.
31/ 1/ 2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/ 12 / 1993 dep .
25/2/1994, rv 196955).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente

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