Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49701 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49701 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BAGGIO GENNARO N. IL 20/07/1974
avverso la sentenza n. 6097/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 5464812014

Di Raggio Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna, n.2140/2014 del 20.06.2014 che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Forlì,n.822/2012 del 13.06.2012 , di condanna per truffa aggravata
, lamentando vizio di omessa motivazione e contraddittorietà in punto di evidenza
probatoria, asserendo che tutta la motivazione circa la responsabilità penale si
incentra sul viaggio in Romania, omettendo ogni approfondimento circa le ragioni
per cui tale viaggio avrebbe costituito un elemento incompatibile con le patologie
di cui asseritamente soffriva il Di Baggio .
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di merito,infatti, ha analizzato ,nel suo complesso, tutta 1a documentazione medica relativa allo stato patologico in cui asseritamente versava il Di Baggio , nel lungo periodo di assenza dal lavoro , formulando un giudizio approfondito e coerente circa le ragioni per le quali i certificati medici non potevano riguardare stati patologici reali. In questa motivata ricostruzione si inserisce anche la
valutazione del viaggio in Romania che, nella valutazione complessiva e non parcellizzata,ha ottenuto una logica sistemazione, diversamente da quanto si afferma in ricorso.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice
di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes d i srocedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della
delle ammende.
Rom
1.2015
Il Co
Il Pesident
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III-

Motivi della decisione

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