Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49700 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49700 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAILIS SANDRO N. IL 16/05/1965
avverso la sentenza n. 1657/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
R.G.: 54647/2014
Sailis Sandro ricorre avverso la sentenza n.2915/14 del 24.09.2014
della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna per
il reato di ricettazione ed altro , del Tribunale di Parma del 17.02.2014 con
riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di ricettazione attenuanta.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 c.p.p.,
perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata sia in relazione alla natura del bene trattandosi di
autovettura di piccola cilindrata perfettamente funzionante. Infatti, nel momento
del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la
decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei
fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale
ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv
215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv
196955). ,non essendo valido motivo di censura l’identità di valutazione da parte
dei due giudici del merito.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della a sa delle ammende.
Rom , 2 1.2015
Il Co ig e e relatore
DEPOSITA,TA
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Motivi della decisione