Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4970 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4970 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO ANDREA N. IL 02/07/1972
avverso la sentenza n. 156/2012 TRIBUNALE di CALTANISSETTA,
del 23/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. Vi’ -1^,t.4N.20
che ha concluso per )1 on.vvvue43„,,,,.
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv71
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Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

COSENTINO Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. relativamente al reato di furto contestatogli.

La doglianza è limitata al capo della sentenza con cui il giudice, nel solo dispositivo,
richiamato l’articolo 240 c.p. , ha ordinato “la confisca mediante distruzione delle cose in

Si deduce l’assenza di motivazione.

Considerato in diritto

La doglianza è fondata.

L’attuale disciplina del “patteggiamento” (cfr. articolo 445, comma 1, c.p.p., nel testo
risultante dalle modifiche apportate con la legge 12 giugno 2003 n. 134) prevede
l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca in tutte le ipotesi previste
dall’articolo 240 c.p., ivi compresa la confisca facoltativa; peraltro, in tale ultima ipotesi,
con riferimento specifico ai beni serviti o destinati a commettere il reato, il giudice è
tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura ablativa (Sezione
VI, 18 giugno 2010, Nicoletto ed altro).

Qui, peraltro, dal testo della sentenza neppure è apprezzabile di che tipo di confisca si
tratti, non essendovi menzione delle cose effettivamente in sequestro: ciò che impedisce
finanche di apprezzare se si tratti di confisca obbligatoria ovvero di confisca facoltativa.

Si impone l’annullamento in parte qua, per rinnovata valutazione.

PQM
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo
esame sul punto al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in data 19 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

futtis

a.

Il Presi nte
Gaejino Zecca

sequestro”.

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