Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4970 del 07/11/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4970 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRANCO FRANCESCO N. IL 23/05/1974
avverso la sentenza n. 2231/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. flovu.A., gí,.<414-eit- takncei;"
che ha concluso per e' e -~SI-M-kiAle. (42,•• Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 07/11/2014 Ritenuto in fatto 1. Il 20 novembre 2013 la Corte d'appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato Franco Francesco
colpevole del reato di lesioni personali aggravate in danno di Parrinello
Raimondo, commesso in concorso con persona non identificata, nonché di
concorso nella detenzione e nel porto illegale dell'arma da sparo con la quale
erano stati esplosi i colpi che avevano attinto alle gambe il Parrinello, il giorno 4 1.1 La Corte, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità,
illustrato il contenuto dei motivi di appello, con i quali si denunciava
esclusivamente l'erronea lettura delle risultanze processuali da parte del giudice
di prime cure, li aveva confutati, osservando che la penale responsabilità del
Franco in relazione ad entrambi i reati contestati era adeguatamente comprovata
dalle dichiarazioni di Lungavia Ignazia, madre della persona offesa e teste
oculare del ferimento dello stesso, che aveva dichiarato, in dibattimento, di
conoscere l'imputato, in quanto figlio del proprio fruttivendolo, e di averlo
riconosciuto, senza ombra di dubbio, come uno degli aggressori del figlio, datosi
alla fuga, subito dopo gli spari, a bordo dì una Smart di colore blu.
1.2 In particolare la Corte territoriale, richiamato l'insegnamento dì questa
Corte secondo cui l'affermazione di penale responsabilità può basarsi sulle
dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta
intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (in
termini, Sez. 5, sentenza n. 31020 del 2006, non massimata), ha precisato che,
nel caso di specie, le dichiarazioni della madre della persona offesa (a differenza
dì quelle del figlio che aveva fornito, invece, dichiarazioni ritenute inverosimili,
che per il loro contenuto evasivo conferivano alla vicenda dei contorni poco
chiari) oltre a risultare assolutamente precise e analitiche, avevano trovato piena
conferma anche in altre emergenze istruttorie (l'accertata disponibilità da parte
dell'imputato di una Smart, di proprietà del fratello; il ritrovamento sulla
predetta vettura di un'impronta riconducibile allo stesso e dì un bosso cal. 9,
compatibile con i proiettili estratto dal corpo del Pannello, la cui significativa
valenza indiziaria non poteva ritenersi inficiata dall'esito negativo dell'esame
STUB a cui il Franco era stato sottoposto, tenuto conto che la Lungavia non
aveva mai indicato l'imputato come il soggetto che aveva materialmente sparato
al figlio, risultando del tutto verosimile che sia stato il complice non identificato a
sparare, mentre il Franco guidava l'auto. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, personalmente, il quale denuncia: a) vizio di motivazione, con
1 novembre 2011 in Marsala, condannandolo alla pena di giustizia. riferimento alla conferma della condanna relativamente alle imputazioni di
detenzione e porto illegale di arma, in quanto, avendo la stessa Corte territoriale
riconosciuto che l'arma era stata utilizzata da soggetto diverso non identificato,
non poteva ritenersi raggiunta la prova del reato contestato, non essendo stato
accertato se lo sparatore fosse o meno in possesso di regolare licenza che lo
autorizzava alla detenzione ed al porto dell'arma; b) vizio della motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente con riferimento al reato dì
lesioni personali in danno del Parrinello, evidenziando che il ritrovamento di circostanza neutra e priva di valenza dimostrativa, trattandosi di auto di
proprietà di suo fratello; che l'assenza di ulteriori impronte sul volante e sul
cambio rendevano altamente improbabile che l'imputato avesse effettivamente
utilizzato l'auto; che la persona offesa aveva chiarito dì non aver mai intrattenuto
rapporti di alcun tipo con l'imputato e di non conoscerlo, escludendo l'esistenza
di un valido movente che potesse ricollegare lo stesso al suo ferimento; che
l'esame STUB aveva avuto esito negativo, circostanza ritenuta particolarmente
significativa, posto che l'esplosione si sarebbe verificata all'interno dell'abitacolo
di una Smart e che i residui di polvere da sparo, in caso di effettiva presenza
dell'imputato all'interno della vettura, si sarebbero certamente depositati sul
soggetto che si assume si trovasse alla guida della stessa, a pochi centimetri
dallo sparatore. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta da Franco Francesco è inammissibile, in quanto
basata su motivi d'impugnazione generici ovvero non consentiti nel giudizio di
legittimità e comunque manifestamente infondati.
1.1 Quanto al primo motivo, lo stesso, così come formulato, si rivela del
tutto generico, fondandosi esso su di un dato fattuale indimostrato e meramente,
ipotetico: ovvero che il coimputato del Franco, rimasto ignoto (che
verosimilmente esplose i due colpi di arma da fuoco che avevano attinto alle
gambe la persona offesa), fosse autorizzato a detenere la stessa e munito di
licenza che lo abilitava al porto.
1.2 Inammissibile si rivela, altresì, anche il secondo motivo d'impugnazione
prospettato dal Franco in ricorso e diretto a confutare la sussistenza dì
significativi elementi di prova a suo carico, idonei a giustificare un'affermazione
dì penale responsabilità di tipo concorsuale relativamente ai reati a lui contestati.
Ed invero i giudici di merito, con sintoniche decisioni che si integrano tra
loro fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e
inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri, e, da ultimo,
2 un'unica impronta papillare all'interno della Smart doveva ritenersi una Cass., Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri; Cass., Sez, 1, 4 aprile 1997,
Proietti ed altri) hanno ritenuto sussistente la penale responsabilità del Franco
quale concorrente nei reati di lesione personale aggravata e detenzione e porto
illegale dì un'arma da sparo, al di là di ogni ragionevole dubbio, specificando, con
plausibili e logiche argomentazioni: che la teste Lungavia Ignazia, teste oculare
del ferimento del proprio figlio Parrinello Roberto, aveva individuato proprio
nell'odierno ricorrente, da lei ben conosciuto in quanto figlio del proprio
fruttivendolo, uno degli aggressori datosi alla fuga a bordo di una Smart di colore per sé idonee a fondare una pronuncia di condanna, avevano trovato riscontro in
alcune significative risultanze investigative, quali l'accertata disponibilità da parte
dell'imputato di un'autovettura del tutto simile per modello e colore da quella
descritta dalla teste e la rilevazione, all'interno della vettura (di proprietà di un
fratello dell'imputato), oltre ad un impronta riconducibile allo stesso, anche di un
bosso compatibile con i proiettili estratti dal corpo del Pannello.
Alla stregua di tali argomentazioni mentre assume in effetti valenza
meramente confermativa di un quadro probatorio già dì per sé consistente il dato
relativo alla rilevazione di un'impronta riconducibile all'imputato, del tutto
irrilevanti si rivelano - come già evidenziato dai giudici di appello - sia l'esito
negativo dell'esame stub al quale venne sottoposto l'imputato, ove si consideri
che il Franco non è stato identificato dalla Lungavía come lo sparatore e che
l'esito dell'accertamento di cui trattasi risulta comunque influenzato dalla
maggiore o minore rapidità con cui l'esame viene condotto nonché dal
comportamento dell'indagato, posto che l'eventuale lavaggio delle parti del corpo
sottoposte ad esame, ne condiziona l'esito; sia la circostanza che la persona
offesa abbia dichiarato di non conoscere l'imputato, trattandosi di dichiarazione
motivatamente ritenuta poco attendibili dai giudici di merito, anche in
considerazione della palese inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito,
nell'immediatezza, circa il carattere accidentale del suo ferimento.
In presenza di un siffatto percorso motivazionale, articolato, logico ed
aderente alle risultanze processuali, le argomentazioni difensive sviluppate in
ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia
della ricostruzione alternativa e meramente congetturale delle risultanze
processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di
esonero - al versamento, di una somma alla Cassa delle ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00. blu dopo aver sparato al figlio; che tali dichiarazioni, precise ed analitiche, già di P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.