Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 497 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 497 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 25/10/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Scarano Antonio Lucio, nato a Castellaneta il 13.12.60
imputato art. 727 c.p.
avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. Taranto

del 29.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il ricorrente è stato condannato per maltrattamento di animali.
Con il presente ricorso, avverso la decisione con la quale la Corte d’appello ha ribadito
la condanna inflittagli dal Tribunale, ci si duole del diniego delle attenuanti generiche e della
mancata menzione della sospensione condizionale nel dispositivo della sentenza ancorché essa
fosse stata menzionata nella motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
In tema di riconoscimento o diniego di attenuanti generiche è stato ripetutamente
affermato da questa S.C. che si tratta dell’esplicazione di un potere discrezionale nella
valutazione dei dati di fatto e che, in quanto tale, esso non è più censurabile in questa sede di
legittimità nella misura in cui la decisione sia stata assunta con motivazione congrua e non
manifestamente illogica.

.„Cr),

Tale è certamente il caso in esame ove si apprende che i giudici di secondo grado hanno
respinto l’analogo motivo di appello con il richiamo alla molteplicità degli animali maltrattati ed
ai numerosi e gravi precedenti dell’imputato espressivi di una natura violenta.
Per quel che attiene alla sospensione condizionale, premesso che essa non risulta
essere stata invocata con i motivi di appello e che, notoriamente nella difformità tra dispositivo
e motivazione, tendenzialmente, prevale il primo (Sez. V, 17.1.13, Rimbano, Rv. 254820), è un fatto che,
nella specie, non può esservi dubbio in ordine alla decisione che la Corte intendeva adottare
visto che, avendo confermatola sentenza del Tribunale (che non conteneva il beneficio di cui all’art. 163
c.p.) ha anche implicitamente confermato tale statuizione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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