Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 497 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 497 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPIGLI FABIO nato il 04/07/1963 a FUCECCHIO

avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 02/07/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di EMPOLI, in data 18/12/2012, nei confronti di
CAMPIGLI FABIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 640 CP (in concorso,
capi A, B e C), falso materiale e contraffazione (capi D ed E).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione
(con particolare riguardo al mancato riconoscimento della natura grossolana dei falsi; mancata
risposta alle doglianze svolte con l’atto di appello). Violazione di legge (assenza dei requisiti di cui
all’art. 192, c. 2, c.p.p.). Nullità della sentenza per mancanza di motivazione; 2) si ribadisce la

di legge in ordine all’applicazione (non obbligatoria) della recidiva; 4) violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
1) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sulla dedotta grossolanità dei falsi
contestati, la Corte territoriale risulta essersi pronunziata, avendo escluso il falso grossolano in
applicazione del principio sancito da questa Corte secondo cui in tema di falsità, l’idoneità
dell’azione, che rende impossibile il reato, si verifica solo allorché le mutazioni apportate al
documento genuino sono talmente evidenti e grossolane da richiamare l’attenzione di un
osservatore non attento. Se invece le alterazioni sono state eseguite con cura e abilità non può
essere applicato il concetto di reato impossibile.
(Sez. 5, Sentenza n. 7931 del 21/06/1983 Ud. (dep. 06/10/1983 ) Rv. 160449). Al riguardo si
sono anche evidenziati gli elementi descrittivi e fattuali che escludono che la falsificazione fosse
riconoscibile da chiunque, soprattutto se, come nel caso di specie, si trattava di stranieri. Analoghe
valutazioni sono state espresse con riguardo al falso di cui al capo E). Va, pertanto escluso il
paventato vizio di motivazione. Parimenti è a dirsi con riguardo alla lamentata assenza dei requisiti
relativi alla prova indiziaria, in quanto i giudici di seconde cure, in relazione alla responsabilità
dell’imputato per i capi di imputazione in discussione (capi D ed E) hanno anche indicato (e
correttamente utilizzato) elementi direttamente dimostrativi della responsabilità dell’imputato, a
corredo della complessiva valenza indiziaria.
2) Il motivo è generico e difetta di specifiche critiche all’apparato motivazionale. In ogni caso, la
sussistenza di un’evidente nesso di strumentalità tra i falsi e la falsa rappresentazione della realtà è
elemento chiaramente dimostrativo del dolo del delitto di truffa che ha accompagnato la condotta
posta in essere dagli imputati.
3) Quanto alla recidiva il giudice di appello, a fronte della doglianza che ne sollecitava la esclusione
in ragione della natura facoltativa, ha per un verso espressamente inserito l’aggravante nel calcolo
della pena e, per altro, dato compiutamente atto delle rationes in forza delle quali si impone
l’applicazione della circostanza, avuto riguardo al fatto che gli episodi criminosi, ripetuti ed
organizzati, evidenziano una particolare pericolosità sociale dell’imputato, nei cui confronti militano
proprio quei precedenti che costituiscono la base della contestazione dell’aggravante essendo pure
specifici.
4) La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688
del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque

titolazione del primo motivo, ma riferita ai capi A, B e C relativi alle ipotesi truffaldine; 3) violazione

rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 21/11/2017

della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

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