Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 497 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 497 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTIRADONNA GIORGIO N. IL 21/04/1975
avverso l’ordinanza n. 781/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 28/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/spktite le conclusioni del PG Dott.

osw ycp- c11.)

Uditi dife o Avv.;

2UPAQ’

Data Udienza: 03/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza

dell’Aquila rigettava il reclamo proposto da Giorgio Martíradonna avverso quella
del Magistrato di Sorveglianza di diniego della liberazione anticipata “speciale”
per il periodo 11/1/2010 – 11/7/2013 per essere il condannato detenuto per
reati ostativi ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.
Il Tribunale ribadiva che la legge di conversione del d.l. 146 del 2013

impedendone la concessione sia per il periodo anteriore che per quello
successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge. La mancata
conversione del decreto legge non permetteva di considerarlo efficace, essendo
venuti meno gli effetti ex tunc.
Il Tribunale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge di conversione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giorgio Martiradonna, deducendo
violazione dell’art. 4 d.l. 146 del 2013, dell’art. 2 cod. pen. nonché dell’art. 15
legge 400 del 1988

e:t evidenziando la disparità di trattamento tra situazioni

equivalenti.
In particolare, il ricorrente evidenzia che alcuni detenuti per delitti di cui
all’art. 4 bis cit. avevano ottenuto il beneficio dal Magistrato di Sorveglianza,
derivandone una disparità di trattamento connessa ai tempi della decisione;
sottolinea il carattere “risarcitorio” del beneficio, rispetto alla situazione di
sovraffollamento carcerario; evoca il disposto dell’art. 15 legge 400 del 1988
sulla non retroattività degli emendamenti al decreto legge stabiliti dalla legge di
conversione; sottolinea il carattere sostanziale della norma in oggetto, con
conseguente necessità di applicazione dell’art. 25, comma 2 della Costituzione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. In relazione all’infondatezza dell’assunto che le modifiche apportate alla
disciplina della liberazione anticipata speciale in sede di conversione, con legge
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conteneva un’espressa esclusione dal beneficio per i condannati per tali reati,

n. 10 del 2014, del d.l. n. 146 del 2013 – escludendo dalla sfera d’applicazione
del beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis ord. pen non s’applicherebbero al condannato che aveva fatto istanza prima di detta
conversione, non può non richiamarsi quanto già osservato con la decisione Sez.
1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260848, con la quale si è affermato il
principio secondo cui la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013,
n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella
parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei

comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva,
neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del
beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto
penale sostanziale, non è applicabile il principio di irretroattività della legge più
sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte
delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione.
2.1. E’ sufficiente qui ricordare, in particolare, che le deduzioni del ricorrente
che evocano principi in vario modo regolanti il fenomeno della successione di
leggi penali sostanziali nel tempo, non s’attagliano al differente fenomeno in
esame, che concerne la sorte delle disposizioni di un decreto-legge non recepite
nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall’art. 77 Cost.
Questo, al terzo comma, dispone che «I decreti perdono efficacia sin dall’inizio,
se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti». Non deroga, né potrebbe, a tale norma di rango
superiore l’art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, laddove prevede che
«Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di
conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. […]», giacché
la disposizione sta solo a significare che, diversamente da quanto in precedenza
doveva ritenersi, tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge
(non più, cioè, dopo il decorso dell’ordinaria vacatio legis se nulla espressamente
era disposto al riguardo; cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 02/05/1991,
Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709). In altri termini,
I’ “efficacia” del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi
salva è da ritenere per principio circoscritta ai soli atti o «rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti», ovvero ai cosiddetti “fatti concomitanti”, e

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delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai

non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una
aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti solo perché la relativa
domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto.
Come osserva, difatti, C. cost. n. 51 del 1985, «il comma terzo e ultimo
dell’art. 77 Cost., mentre collega la mancata conversione a una vicenda di
alternatività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la
norma dettata con “decreto-legge non convertito” come norma in vigore in un
tratto di tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in riferimento

ogni effetto “fin dall’inizio”), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca
(inspirato – come appare anche dagli altri due commi dell’art. 77 Cost. – a
maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di
considerarla tale». Ne discende che, «indipendentemente da quello che possa
ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile,
la norma contenuta in un “decreto-legge non convertito” non ha […] attitudine,
alla stregua del terzo e ultimo comma dell’art. 77 Cost., ad inserirsi in un
fenomeno “successorio”, quale quello descritto e regolato dai commi secondo e
terzo dell’art. 2 c.p.», ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme
penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di
sfavore, «limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p. al caso del “decreto-legge non convertito”,
e quindi alla sancita operatività della “norma penale favorevole”, se in esso
contenuta, relativamente ai “fatti pregressi”». Mentre, come sottolinea la
sentenza citata, il principio di cui si tratta, se riferito a una alternanza normativa
del tipo considerato, può trovare applicazione «soltanto relativamente ai fatti
commessi nel vigore – anche se poi caducato – della “norma penale favorevole”
contenuta in un “decreto-legge non convertito” (cioè nell’orbita della vicenda di
alternatività), fatti rispetto ai quali soltanto sorge, ai fini dell’applicabilità del
principio stesso, il problema dell’operatività del risultato normativo in discorso, e
rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una “norma penale
sfavorevole”; non anche relativamente ai “fatti pregressi”».
A maggior ragione, perciò, nella materia in esame, deve escludersi che
possa avere vigore ultrattivo, per i comportamenti di adesione al trattamento
pregressi, la disposizione del decreto-legge non recepita dalla legge di
conversione, che a detti comportamenti collegava un effetto favorevole.
2.2. E sicuramente non ha fondamento l’evocazione del canone della
applicazione della legge vigente al momento della domanda, che nulla ha a che
vedere con il problema della ultrattività della norma penale più favorevole e che
non può trascendere la fondamentale differenza prima sottolineata tra i fenomeni

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al suo specifico precetto (privazione, per il “decreto – legge non convertito”, di

di successione delle legge nel tempo e quelli invece concernenti la «alternatività
sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la
dichiarazione di illegittimità costituzionale che la mancata conversione di un
decreto-legge)». Detto criterio, presupponendo un fenomeno di vera e propria
successione di leggi, costituisce infatti, in relazione alle vicende successorie che
concernono norme processuali, mera espressione del principio

tempus regit

actum, che seconda la regola codificata nell’art. 11, primo comma, delle
preleggi, altro non vuol dire se non che la validità e gli effetti degli atti è e

lungi dall’escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici
debbano fare riferimento quando siano da valutare le conseguenze degli atti
processuali anteriormente compiti (tra moltissime: Corte cost., sentenza n. 49
del 1970).

3. Ritiene il Collegio che non possa neppure aderirsi all’opinione di
autorevole Dottrina che sostiene che l’esclusione dei condannati per i delitti
indicati dall’art. 4-bis ord. pen. operi, in base al tenore della norma vigente,
solamente per la liberazione anticipata speciale da concedersi, a norma del
comma 1 dell’art. 4 d.l. n. 146 del 2013 come convertito, per i periodi successivi
all’entrata in vigore della nuova disciplina, non con riferimento ai periodi
pregressi a far data dal 10 gennaio 2010, la esclusione non essendo ripetuta né
espressamente richiamata dal comma 2 dell’articolo 4.
La formulazione del testo normativo, a seguito degli emendamenti apportati
con la legge di conversione, non può dirsi felice, e potrebbe forse astrattamente
prestarsi ad interpretazioni disomogenee, quale quella ricordata, nonostante le
univoche contrarie proclamazioni dell’intento del legislatore, dichiaratamente
volto, senza eccezioni temporali, ad escludere dal novero dei soggetti che
possono godere della misura speciale i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis
cit..
Sembra però più corretto, sia sotto il profilo formale sia in considerazione
della tenuta sistematica della disciplina, che i vari commi che compongono l’art.
4 siano letti congiuntamente, in modo che tra loro si integrino e logicamente si
chiariscano. A ragionare diversamente, annettendo completa autonomia
normativa al comma 2, si avrebbe il paradossale effetto che solo ai condannati
che avevano già fruito di liberazione anticipata per la detenzione patita dal 10
gennaio 2010 al momento di entrata in vigore del decreto-legge potrebbe
riconoscersi l’ulteriore aumento di 30 giorni a semestre; non per esempio a quelli
che, pur essendo nelle condizioni di ottenere il beneficio per il pregresso, non
l’avessero già, per le più disparate ragioni, tempestivamente ottenuto o

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rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò,

richiesto. E solo i primi, inoltre, potrebbero godere della ulteriore detrazione per i
semestri di pena in corso di espiazione alla data del 10 gennaio 2010: anche se
per avventura iniziati solo uno o due giorni prima.
Se invece si pone mente al principio guida di redazione dei testi normativi,
secondo cui di regola l’unità base dell’atto normativo è l’articolo e i commi hanno
autonomia concettuale nei limiti del criterio della progressione logica degli
argomenti trattati, deve riconoscersi che, secondo ragionevolezza, i primi tre
commi dell’art. 4 del decreto 146 del 2013 si saldano tra loro e si prestano a

quelli indicati dall’art. 4-bis una ulteriore riduzione di pena, a titolo di liberazione
anticipata e secondo i criteri dell’art. 54 ord. pen., per tutti i semestri di pena
detentiva scontata (in carcere) comprendenti i periodi che vanno dal 10 gennaio
2010 al 24 dicembre 2015.
Non può ammettersi perciò che il comma 2 riacquisti autonomia al solo fine
di estendere ai condannati per delitti indicati nell’art. 4-bis l’applicazione
retroattiva di un beneficio all’epoca non previsto e di cui 91:( non possono godere
a regime.
In altri termini, la tesi dell’inesistenza di una disposizione di esclusione per il
passato sembra in contrasto non solo con l’intenzione del legislatore, ma con la
stessa obiettiva intentio legis enucleabile dalla lettura coordinata del testo
normativo, altrimenti del tutto lacunoso e irragionevole.

4. Manifestamente infondata è da ritenere infine la questione di legittimità
costituzionale prospettata con riferimento all’esclusione dei condannati per i reati
di cui all’art. 4 bis ord. pen. dalla disciplina di favore in tema di liberazione
anticipata.
Al proposito è da chiarire: in primo luogo, che, riferendosi il ricorso a un
condannato per un determinato reato, la questione sarebbe rilevante nel caso in
esame solo con riferimento ai condannati per lo stesso reato; in secondo luogo,
che la disciplina di cui si discute rappresenta, per definizione espressa del
legislatore, una disciplina “speciale”, che estende con alcune eccezioni i vantaggi
conseguenti a un beneficio penitenziario già previsto e applicabile
indiscriminatamente a tutti i condannati.
Non si è in presenza perciò di una situazione in cui l’accesso al beneficio è in
radice precluso per il condannato per i delitti per i quali Martiradonna è stato
ritenuto responsabile. Si assiste invece al fenomeno di una disposizione speciale,
che amplia a certe condizioni gli effetti di favore, escludendo però i condannati
per tali reati.
4.1. È agevole quindi l’osservazione che, trattandosi di disposizione speciale

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comporre un sistema unitario che riconosce ai condannati per reati diversi da

di favore, in tanto sarebbe possibile porre un problema di irragionevole diversità
di trattamento in quanto fossero individuabili situazioni assolutamente omologhe
differentemente e meglio trattate, da porre quali

tertia comparationis

appropriati: situazioni che il ricorrente non indica nemmeno.
4.2. La particolare gravità del delitto per il quale il ricorrente è stato
condannato consente d’altro canto di escludere che l’eccezione prevista dalla
disposizione speciale di favore possa essere ritenuta intrinsecamente

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

t)

Così deciso il 3 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giacomo Rocc i

Al,

Cavallo

irragionevole e di per sé in contrasto con l’art. 27 Cost..

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