Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49698 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49698 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ALFREDO N. IL 01/01/1972
BORRELLI LUIGI N. IL 27/04/1977
avverso la sentenza n. 2108/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54629/2014

Esposito Alfredo e Borrelli Luigi ricorrono avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Bologna n.1887/14 del 30.05.2014 che ha confermato la
sentenza del Tribunale della stessa città, del 12.10.2009 , di condanna per
ricettazione ed altro, lamentando vizio di motivazione in ordine all’art.157
cod,pen. in relazione all’art.474 cod.pen.,avendo la Corte omesso di dichiarare
la prescrizione del reato; la violazione di legge avendo la Corte fatto integrale
rinvio alla motivazione del primo giudice pretermettendo i motivi di appello sul
punto; la violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità degli atti di P.G.
nel rito abbreviato ed alla mancanza di motivazione circa il mancato
riconoscimento delle attenuanti generici e su una dosimetria della pena meno
incisiva
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo rileva che la prescrizione del reato di cui all’art.474
cod.pen., in presenza di atti interruttivi, è pari ad anni sette e mesi sei . Pur
senza considerare eventuali sospensioni del termine di prescrizione, alla data
della pronuncia di secondo grado il termine di prescrizione del reato non era
spirato né ha rilievo che ad oggi tale termine è spirato. L’inammissibilità del ricorso, infatti, impedendo il formarsi del rapporto processuale cristallizza lo stato
del procedimento al momento della pronuncia di secondo grado. (SS.0 U, n.
11493 del 1998 Rv. 211469);
In ordine al secondo motivo rileva che la Corte di appello si è correttamente espressa circa gli elementi del fatto dal quale ha tratto, a suo insindacabile giudizio, perché espresso in termini logici e non contraddittori, gli elementi per affermare la falsità dei marchi ;
il terzo motivo di ricorso è generico ed espresso in forma ,inammissibilmente,
assertiva;
Le attenuanti generiche sono già state riconosciute e la Corte ha motivato compiutamente e correttamente in ordine ala dosimetria della pena
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del srocedimento e al versamento ,ciascuno, della somma di € 1.000,00
in favo – •I-11a Cassa delle ammende.
Roma, 4.11.2015
Il Pres ei t
Il Consi
re relatore

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Motivi della decisione

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