Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49697 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49697 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDOSCIA MIRKO N. IL 08/08/1976
avverso la sentenza n. 6178/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54623/2014
Motivi della decisione
Verdoscia Mirko

ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di

Bologna n.10803 del 2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Modena , del 18.03.2008 , di condanna per ricettazione, lamentando vizio di
illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge in ordine
all’elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento delle attenuanti
pretermettendo i motivi di appello sul punto.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte ,con motivazione priva di vizi evidenti ha correttamente motivato
l’elemento soggettivo del reato disattendendo le tesi difensive che pure sono state
valutate e richiamando specifica giurisprudenza di questa Corte a conforto della
decisione.,in ordine al dolo eventuale; del pari la Corte territoriale ha motivato
compiutamente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto ,i1
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

generiche, avendo la Corte ripetuto la motivazione del primo giudice

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