Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49696 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49696 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONA PAOLO N. IL 08/02/1963
avverso la sentenza n. 3239/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54594/2014

D’Antona Paolo ricorre avverso la sentenza n.2736/14 del 22.09.2014
della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città, del 16.11.2012 , di condanna per rapina ed altro, lamentando
vizio di carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
sospensione condizionale della pena ,avendo la Corte ripetuto la motivazione del
primo giudice che faceva riferimento ad un precedente ostantivo, pretermettendo
i motivi di appello sul punto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo di ricorso è assolutamente generico perché, pur riconoscendo l’esistenza
di un precedente penale a carico dell’imputato, formula il motivo di ricorso facendo rinvio a quanto dedotto in appello , senza specificare, in questo atto di impugnazione, le ragioni della critica alla decisione impugnata.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione di
entrambi i giudici del merito, circa la sussistenza dei presupposti del beneficio richiesto , non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi per esercitare il proprio sindacato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della as de le ammende.
Rom , 24 .21 5
Il Co

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA