Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49695 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49695 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FELICANI GIUSEPPE N. IL 30/05/1964
avverso la sentenza n. 1360/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 24/11/2015
R.G.: 54582/2014
Motivi della decisione
Felicani Giuseppe ricorre avverso la sentenza n.2529/14 del 11.07.2014
della Corte d’Appello di Bologna, che, in parziale riforma della sentenza n.1326
del 29.02.2012 del Tribunale di Modena, ha assolto l’imputato dal reato di
resistenza e dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all’art.651 cod.pen,.
lamentando vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Casa delle ammende.
Roma, 2.\11.2015
Il Consigiitre relatore
Il Presi
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confermando la condanna per rapina ed altro ,e rideterminando la pena