Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49695 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49695 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSTACCIOLO PASQUALE N. IL 20/05/1958
avverso la sentenza n. 2253/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 10/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Mustacciolo Pasquale ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che decidendo su rinvio della Cassazione
limitatamente alla determinazione della pena, ha rideterminato la
pena come da dispositivo in ordine ai reati ex artt.648/2 cp e
171 legge 633/1941, e denunzia la nullità per violazione di legge
e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
determinazione della pena, operata dal giudice di merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 10/10/2013
I

Consigliere est.

Il Pr

riferimento al giudizio di congruità della pena inflitta

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