Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49694 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49694 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 24/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZLATKOVA SIMEONOVA MARIYKA N. IL 29/01/1989
avverso la sentenza n. 1502/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

//\

R.G.: 59579/2014
Motivi della decisione
Zlatkova Simeonova Mariyka ricorre avverso la sentenza n.2857 14 del
23.09.2014 della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di
condanna per rapina impropria, del Tribunale della stessa città, n.162/14 del
17.01.2014 , lamentando il vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen.

territoriale ha escluso che il danno fosse di speciale tenuità alla luce di dati di
fatto ( valore intrinseco della cosa che si era tentato di asportare -portafoglio-)
non confutabili in questa sede perché motivati in termini logici e non
contraddittori , e perché la decisione è sostenuta da argomentazioni in diritto
ispirati correttamente alla giurisprudenza di questa Corte. Di contro il ricorso è
del tutto aspecifico perché,pur lamentando la mancata concessione
dell’attenuante, non indica specifici elementi da valutare a supporto della tenuità
del valore.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa elle anmende.
Roma, 4

r 2015

Il Consi lier 4 1; t • r

nte

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la Corte

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