Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49693 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49693 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRENTE EMANUELE N. IL 31/08/1985
avverso la sentenza n. 2623/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54571/2014

Motivi della decisione

Virente Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Bologna n.968/14 del 18.03.2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale

tentata truffa continuata, lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine
agli elementi che avrebbero consentito un verdetto di assoluzione.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.Nel
caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La Corte ,con motivazione priva di vizi evidenti ha correttamente motivato la
sussitenza degli elementi necessari alla sussistenza del reato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma,

.11.2015

di Ravenna, sezione distaccata di Faenza del 22.10.2009 , di condanna per

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