Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49692 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49692 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSOLI MARCELLO N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 6115/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 54569/2014
Busoli Marcello ricorre avverso la sentenza n.10802/14 del 19.06.2014
della Corte d’Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Ferrara ,del 18.11.2008„ di condanna per il reato di danneggiamento ,
lamentando inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità; violazione
dell’art.606 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. in relazione all’art.195 comma 4 e 191
cod.proc.pen.; illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità
della persona offesa. In particolare i giudici del merito avrebbero travisato la
testimonianza di Zucchini Franco, che non ha indicato Busoli come autore del
reato e ,in assenza di una formale ricognizione , ne ha affermato la penale
responsabilità.Lamenta inoltre la mancata esclusione dell’aggravante del
danneggiamento, il mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del
danno,
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice
di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46
,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con
il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono
essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed
obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di
una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura
logica del provvedimento stesso. I motivi del ricorso, sono, pertanto, anche generici e tali da non consentire il vaglio di questo Corte ,Resta, comunque, esclusa
la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre
a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure
anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti
o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Per le medesime rgioni inammissibili sono le censure relative alle attenuanti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della a a delle ammende.
Roma,
.11.2015

Motivi della decisione

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