Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49691 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49691 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIACENTE CLAUDIO N. IL 02/03/1982
avverso la sentenza n. 259/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

R.G.: 48296/2014
Motivi della decisione

Piacente Claudio ricorre avverso la sentenza n.6387/2012

del

23.09.2014 della Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del
Tribunale della stessa città, del 09.11.11 , di condanna per ricettazione ed altro,
lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine al trattamento

Il ricorso è manifestamente infondato.
A prescindere da ogni considerazione sulla genericità del motivo, rileva che la
graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e,ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 11.2015
Il Consiiere relatore

Il Presid

sanzionatorio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA