Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4969 del 07/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4969 Anno 2015
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIOLFI VALERIANO N. IL 31/03/1958
avverso la sentenza n. 1568/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NiautZ,Q_
‘ ° ‘,d3e14,0q,
Foziomesi ,
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che ha concluso per £ 1 49~943~0,0 Col, -1.,:144,-0 .’ r ‘ I, etttP-‘6440L,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.re- 040,u;k2.-

Data Udienza: 07/11/2014

Ritenuto in fatto.

1. Con sentenza deliberata il 21 ottobre 2013 la Corte d’appello di Milano,
per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, rigettava la richiesta
dell’appellante Aiolfi Valeriano – dichiarato colpevole, all’esito dei due gradi di
giudizio, del delitto di porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da
sparo (una pistola Snnith&Wesson) – di sospendere condizionalmente la pena dì
mesi 10 di reclusione ed C 170,00 di multa inflitta al predetto per tale reato,

relazione al quale era già stata concessa la sospensione condizionale della pena
(di mesi 9 di reclusione) – “oggettivamente ostativo alla nuova concessione del
benefizio ai sensi dell’art. 164 cod. pen.”.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’Aiolfi, il quale ne deduce l’illegittimità sotto plurimi profili.
2.1 Con un primo motivo d’impugnazione si contesta, sotto il profilo
dell’erronea applicazione di legge, l’affermazione dei giudici di appello secondo
cui la precedente condanna a pena sospesa costituisce un dato “oggettivamente
ostativo” alla reiterazione della sospensione condizionale della pena, in quanto, sì
fa rilevare, l’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., consente di concedere la
sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa
“qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente
condanna anche per delitto, non superi – come nel caso di specie – i limiti stabiliti
dall’art. 163”, sicché, in assenza di condizioni ostative alla concessione del
richiesto beneficio, la Corte territoriale avrebbero dovuto formulare senz’altro un
giudizio prognostico circa la futura astensione del ricorrente dal commettere
reati.
2.2 Con un secondo motivo d’impugnazione si denunzia sotto il profilo del
vizio motivazionale (apparenza ed illogicità) lo scarno percorso argomentativo
svolto dai giudici di appello per negare la concessione del beneficio,
evidenziando, al riguardo, come i giudici di appello non risultano aver preso in
considerazione tutte le circostanze di cui all’art. 133 cod, pen. omettendo di
procedere ad una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e di
esplicitare gli indici valutativi scelti nella formulazione del proprio negativo
giudizio, che si rivela, altresì, manifestamente illogico nella misura in cui già il
primo giudice, come pure precisato nella decisione impugnata, aveva ritenuto
che il fatto contestato integrasse l’ipotesi lieve di cui all’art. 4 legge n. 895/1967
e che la condotta contestata era “riconducibile ad un atto di esibizionismo fine a
se stesso piuttosto che ad un atto sintomatico di indole malvagia volta a
1

avendo i giudici di appello ritenuto “il precedente per omicidio colposo” – in

commettere aggressioni all’altrui incolumità (i colpi non risultando esplosi in
direzione di persone)”.
2.3 Con un terzo motivo d’impugnazione si denunzia ancora, sempre sotto il
profilo del vizio motivazionale, la mancata valutazione delle nuove prove
documentali acquisite dalla Corte territoriale (certificato di matrimonio, estratto
di nascita di un figlio, stato di famiglia; dichiarazione di estinzione del reato di
cui al decreto penale in data 16 aprile 2002; verbale di accertamento di invalidità
civile) da cui era possibile desumere, secondo il ricorrente, l’assoluta regolarità

Considerato in diritto.

1. Il primo motivo d’impugnazione dedotto in ricorso è fondato.
Con esso si denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge: ad
avviso del difensore ricorrente erroneamente era stata considerata
“oggettivamente ostativa” ad una reiterazione del beneficio della sospensione
condizionale – ai sensi dell’art. 164 cod. pen. – la precedente condanna
dell’imputato a mesi nove di reclusione ed euro centosettanta di multa.
Ed invero l’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., come a ragione sostenuto
dal ricorrente, non prevede, in effetti, un divieto assoluto di reiterazione del
richiesto beneficio, disciplinando al contrario, sia pure in via d’eccezione
(«tuttavia»), la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della
sospensione condizionale, purché la pena da infliggere con la nuova condanna,
Cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti
stabiliti dall’art 163.
Poiché la pena inflitta con la precedente condanna (mesi nove di reclusione)
cumulata con la pena da infliggere (mesi dieci di reclusione ed euro
centosettanta di multa), non superava detto limite (due anni) la Corte non
poteva, evidentemente, ritenere preclusa la richiesta di sospensione condizionale
sulla base del solo dato dell’esistenza della precedente condanna.
L’accoglimento del primo motivo d’impugnazione risulta per altro assorbente
e preclusivo rispetto all’esame delle ulteriori censure prospettate in ricorso,
anche perché, a ben guardare, la Corte territoriale non ha proceduto ad alcun
giudizio prognostico relativamente al comportamento futuro dell’imputato,
ritenendo sussistente, erroneamente come sin qui evidenziato, una condizione
ostativa alla possibilità stessa di eventuale concessione dei beneficio.

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del comportamento dell’Aiolfi e la concepibilità del richiesto beneficio.

2. Dall’accoglimento di tale doglianza segue l’annullamento della sentenza
con rinvio allo stesso Ufficio, diversamente composto, perché provveda a nuovo
giudizio limitatamente al punto indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione
condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2014.

della Corte di Appello di Milano.

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