Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49689 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49689 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLO GIOVANNI N. IL 26/02/1983
avverso la sentenza n. 1452/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 24/11/2015

Motivi della decisione
Spinello Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Genova, n.2575 dell’11.07.2014 che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Savona , sezione distaccata di Albenga , del 05.11.2013 , di condanna per
ricettazione ed altro, lamentando vizio di carenza di motivazione in ordine
all’elemento soggettivo del reato ,avendole dichiarazioni del teste Roti fornito
riscontro alle affermazioni dell’imputato, rese nell’immediatezza del fatto.
Erronea ed illogica è ,pertanto,l’affermazione della Corte che rileva l’assenza di
chiarimenti da parte dell’imputato circa il possesso dell’autovettura di
provenienza furtiva;la contravvenzione di cui al capo b) è prescritta. I fatti
andavano qualificati ai sensi dell’art.712 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice
di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione
di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La prescrizione della contravvenzione,
in presenza di atti interruttivi, è pari ad anni cinque e pertanto il termine di prescrizione ,a1 momento della pronuncia di appello, non era decorso.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la dichiarazione di prescrizione allo stato : la mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti
dall’art. 581 cod. proc. pen., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di
non punibilità, dato che si configura l’ipotesi di inammissibilità originaria
dell’impugnazione, la quale si caratterizza per l’inidoneità dell’atto di parte a
mantenere in vita il rapporto processuale. (Principio affermato con riferimento a
un caso di mancanza di specificità del motivo a sostegno di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).SS.0 U,
n. 11493 del 1998 Rv. 211469
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del
dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Rom 24.11.2015
Il Presid e te
Il Co «gliere relatore

DEP 0SlTATA
IN CANCELLERIA

17
Il Fumi

Dia

015

L\

R.G.: 48174/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA