Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49689 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49689 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBA PIER ANGELA N. IL 30/12/1949
avverso la sentenza n. 1284/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
22106/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia in
data 13.2.13, che confermava la sua condanna per reato in materia
ricorre per cassazione l’imputata PIER ANGELA GAMBA a mezzo del
difensore fiduciario avv. MICHELE COCCIA, che enuncia motivo di
“mancanza della motivazione in più punti della Sentenza”.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, clausole di stile
astrattamente idonee a contrastare qualsiasi decisione di
qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’s – 28.5.2009).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
di stupefacenti, deliberata dal GUP di Bergamo il 13.2.13,