Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49687 del 10/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 49687 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AHMTOVIC AMBROGIO N. IL 07/12/1972
VIZI VIOREL IONUT N. IL 10/10/1987
avverso l’ordinanza n. 209/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *–Peok e •tett2 2/0
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e7<•e ■ - deet i co 4, 1a2 fra -, 7.• Data Udienza: 10/09/2015 AHMTOVIC Ambrogio e VIZI Viorel Ionut, tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza 30.3.2015 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. volto ad ottenere la modifica del regime cautelare. La difesa degli imputati chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. §1.) Vizio di motivazione in ordine alla circostanza della concedibilità degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico e mancanza di dimostrazione della insuperabilità del pericolo della recidivanza con tale forma di arresti domiciliari. RITENUTO IN DIRITTO Dalla lettura del provvedimento esaminato emerge che: a) gli imputati sono stati giudicati e condannati per il reato di tentata rapina pluriaggravata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; b) non sono emersi elementi di novità rispetto al quadro cautelare già apprezzato; c) la difesa ha rappresentato che sono state riconosciute le attenuanti generiche nel corso del giudizio, con la conseguenza che si sarebbe modificato il quadro cautelare venendo meno l'esigenza della misura carceraria; d) il tribunale ha diversamente opinato giudicando il fatto particolarmente grave, la pena irrogata non lieve, ricorre una pericolosa inclinazione al delitto, i prevenuti hanno numerosi precedenti specifici; manca la prova che gli imputati abbiano fonti lecite di guadagno elementi tutti sulla cui base il Tribunale ha rigettato la richiesta di modificazione della misura cautelare in arresti domiciliari. La difesa si duole del fatto che il Tribunale non abbia esplicitato le ragioni per le quali non potesse essere applicata la misura meno grave previa applicazione del braccialetto elettronico. Il ricorso è manifestamente infondato. Se da un lato è da rilevarsi che dall'esame dell'atto di appello non emerge che sia stata sottoposta al Tribunale l'ipotesi di applicazione del c.d. "braccialetto elettronico", con la conseguenza che si versa nella fattispecie di cui all'art. 606 III^ comma cod. proc. Pen., va comunque rilevato che il Tribunale ha reso un'ampia, specifica ed articolata motivazione (quindi non laconica o apodittica) per la quale ha ritenuto particolarmente elevato il pericolo di recidivanza, né la difesa a tal proposito ha fornito elementi concreti in base ai quali ritenere manifestamente illogica la suddetta decisione che non può essere sindacata nel merito. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti MOTIVI DELLA DECISIONE 4 gli estremi della responsabilità ivi prevista. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'at. 94 disp. att. Cod. proc. pen. P.Q.M. Così deciso in Roma il 10.9.2015 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 cpp

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