Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49676 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49676 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIANO MAURIZIO N. IL 18/09/1975
avverso la sentenza n. 2264/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che la sostengono e senza
alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con la
quale non si confronta e per la manifesta infondatezza dell’ultimo motivo, non
essendo tuttora decorso il termine di legge ai fini dell’invocata prescrizione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2013
Miano Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza, nonché
alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.