Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49675 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49675 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ETTORRE IRMA N. IL 29/05/1966
avverso la sentenza n. 495/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
D’EttorxtIrma ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per il reato ex art.368 cp., e lamenta violazione di
legge, difetto di motivazione, travisamento del fatto in riferimento
alla valutazione della prova, alla conferma del giudizio di
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti in ordine
alla attendibilità dei testi contestati, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, e della sua corretta qualificazione giuridica,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
colpevolezza.