Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49673 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49673 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALEM LAHMIMZI N. IL 05/01/1975
avverso la sentenza n. 525/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Salem Lahmimzi ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del
giudice di primo grado per i reati di resistenza e lesioni
sette
personali aggravate,—e denunzia la nullità per violazione di
legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
riferimento alla valutazione della prova sotto il profilo
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi dei reati, la corretta qualificazione
giuridica di essi, operate dal giudice di merito in coerenza con
l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera
immune da profili di manifesta illogicità, attraverso un
improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
soggettivo e alla affermazione della colpevolezza.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 10110/2013
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