Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49672 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49672 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RINCHIUSO GIUSEPPE N. IL 10/02/1970
avverso la sentenza n. 3298/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Rinchiuso Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna
del giudice di primo grado per il reato ex art.337 cp., e
denunzia la nullità per violazione di legge e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla
valutazione della prova, che riguardava fatti diversi da quelli
della colpevolezza e al diniego delle generiche
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome in parte ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati
e respinti dal giudice del gravame, il primo neppure dedotto nei
motivi di appello, sotto l’apparenza della denunzia di vizi di
legittimità, pretende di contestare la ricostruzione del fatto e
la valutazione della prova degli elementi costitutivi del reato,
l’operato diniego delle generiche operate dal giudice di merito
in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite
e in maniera immune da profili di manifesta illogicità,
attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio, non
direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
P.
Q.
contestati8, alla sua qualificazione giuridica, alla affermazione
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 10/10/2013
DEP
-CATA . 1
IN CANCE.LLERIA