Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49670 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49670 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIANCAGLIONE BARBARA N. IL 16/12/1971
avverso la sentenza n. 2235/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
osserva in:
FATTO E DIRITTO
Ciancaglione Barbara ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova e alla
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, e la congruità della pena,
operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e
con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
una valutazione alternativa del fatto.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.
conferma del giudizio di colpevolezza e alla determinazione della pena.
N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 10/10/2013
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DEPOSITATA
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