Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4967 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4967 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEFINA ONOFRIO N. IL 24/07/1975
avverso la sentenza n. 3733/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per o()

v1ib ‘4k.

Udito, per 1
Udit •

civile, l’Avv
sor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/3/2010,
dichiarato Defina Onofrio colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
b) del cod. della str., per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato
d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di
giustizia.

con sentenza del 3/4/2013, confermò la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso, denunziante
vizio motivazionale, il ricorrente assume che la Corte territoriale era venuta
meno al proprio compito di rendere effettiva motivazione, prendendo in
esame i motivi d’impugnazione. Ciò non era accaduto in quanto la Corte
milanese si era limitata a riprendere le argomentazioni del giudice di primo
grado, senza, peraltro, verificare l’effettivo buon funzionamento del
macchinario rilevatore e senza tener conto che nella seconda prova solo per
nove decimali risultava superato il parametro, mentre il D.M. 22/5/1990, n.
196 tiene conto solo delle unità intere, senza contare che un lieve
scostamento era possibile che fosse derivata dalla stessa apparecchiatura.

3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio
motivazionale a riguardo del trattamento penale: la pena appariva eccessiva
in relazione all’addebito e il giudice di seconde cure si era limitato a riprendere
gli stessi argomenti di quello di primo grado.

4. E’ successivamente pervenuta memoria contenente nuovo motivo,
datata 2/7/2013 e firmata personalmente dall’imputato.
Con la novella censura il ricorrente denunzia violazione di legge in
quanto, secondo la prospettazione, la macchina rilevatrice non risultava
essere accompagnata dalla certificazione di verifica della sua perfetta
funzionalità. In ogni caso, trattavasi di misurazioni che potevano risentire
dello stato fisico del soggetto (rigurgiti gastrici), delle modalità della
misurazione (se prossima all’assunzione della bevanda risulteranno registrati
anche i meri vapori alcolici), della circostanza che la persona sottoposta al
controllo poco prima abbia utilizzato collutori, spray, medicine in genere
contenenti alcol e financo dolci, arricchiti di sciroppi liquorosi. Da ciò
1

2. La Corte d’appello di Milano, investita dell’appello dell’imputato,

consegue, secondo la censura, che il ragionamento probatorio deve essere
condotto con particolare rigore. Poiché ciò non era avvenuto nel caso di specie
risultava violato l’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La manifesta infondatezza di tutti i motivi prospettati impone

5.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha
già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti
dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto
sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass.,
Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione
attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del
4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi,
neppure correlati a specifici elementi fattuali.

5.2. La pretesa di non tenere conto dei decimali risultanti dalla
misurazione contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’art. 186, cod.
della str., il quale non pone una simile preclusione.

5.3. Infine, ancòra una volta meramente congetturali ed astratte
risultano le osservazioni circa gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol,
senza contare che questa Corte ha già avuto modo di condivisamente chiarire
che la natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente
di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia,
anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci
contenenti alcol (Cass., Sez. IV, n. 26972 del 6/6/2013).

5.4. Aspecifico deve valutarsi il motivo con il quale il ricorrente si
duole del trattamento penale: al contrario dell’assunto impugnatorio, infatti,
la Corte territoriale, nel condividere l’operato del primo giudice, ha fornito
congrua motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria, motivazione che, in
questa sede, ovviamente, non può essere oggetto di revisione.

P.Q.M.

2

declaratoria d’inammissibilità.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 27/11/2013

3

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