Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49667 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49667 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURI MIRKO N. IL 26/08/1975
avverso la sentenza n. 432/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Venturi Mirko ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza di condanna
del giudice di primo grado per i reati di resistenza e lesioni
personali aggravate, accogliendo l’appello del P.G. ha
rideterminato la pena in misura superiore come da dispositivo,
confermando nel resto, e denunzia la nullità per violazione di
riferimento alla valutazione della prova, alla corretta
qualificazione giuridica dei fatti e alla affermazione della
colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi dei reati, operate dal giudice di merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di
favore della cassa delle ammend DEMOSI TATA l
IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma 10/10/2013
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ehl
-9 DIC 2013
e 1.000,00 in
legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in