Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49666 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49666 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANUNTA MADDALENA N. IL 14/03/1940
avverso la sentenza n. 293/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 10/10/2013

a.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Manunta Maddalena ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.392 cp., concedendo i benefici di legge
e ne denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dai giudici del
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede e una valutazione
alternativa del fatto.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.

Q.

della prova e alla conferma del giudizio di colpevolezza.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso n Roma 10/10/2013
Il

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