Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49664 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49664 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania;

nei confronti di:
PASQUALONE Mariano, nato a Roma il 24 aprile 1964;
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania del 4 marzo 2015;
letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentiti, altresì, per il resistente gli avv.ti Filippo DINACCI, del foro di Roma, e
Antonella CUCCUREDDU, del foro di Sassari, che hanno concluso per la
dichiarazione di inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 marzo 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha
accolto il ricorso presentato da Pasqualone Mariano, nella qualità di legale
rappresentante della Sardegna Resorts Srl e tendente alla revoca del
sequestro preventivo disposto dal Gip del locale Tribunale su diversi
manufatti, realizzati in tre strutture alberghiere ubicate in Comune di
Arzachena, che nel provvedimento di sequestro si assumono essere abusivi in

Il Tribunale – pur riconoscendo che in relazione a diversi degli abusi
contestati sia ravvisabile il fumus commissi delicti, posto che i predetti
permessi a costruire, rilasciati per la realizzazione di nuove edificazioni aventi
una volumetria non superiore al 25% di quella legittimamente preesistente,
sono stati illegittimamente concessi in quanto rilasciati sulla base di calcoli
volumetrici che, invece, hanno riguardato manufatti non regolarmente
assentiti – ha rilevato che, in assenza del presupposto del periculum in mora,
non ravvisabile in quanto difetterebbe sia il requisito della attualità di esso,
trattandosi di realtà verificate da decenni e non suscettibili di ulteriore
modificazione, sia quello della sua concretezza, essendo state le opere in
questione pacificamente valutate positivamente dalle autorità preposte al
rilascio dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta, non sarebbe
consentita la conservazione del vincolo sui beni in questione ed ha, quindi,
revocato il provvedimento di sequestro.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Tempio Pausania, deducendo la mancanza assoluta di motivazione della
ordinanza impugnata, nonché il travisamento dei fatti, avendo il Tribunale
dedicato ampio spazio alla legittimità o meno delle costruzioni più risalenti nel
tempo, in relazione alle quali sarebbero stati fatti i calcoli volumetrici relativi
alla possibilità di realizzazione di nuove costruzioni, senza affatto occuparsi
della liceità o meno di queste ultime.
E’ stata, altresì, dedotta la errata applicazione dell’art. 44, lettera c), del
digs n. 380 del 2001 nonché dell’art. 321 cod. proc. pen. laddove il Tribunale
ha escluso che non vi sia pericolo di aggravamento del carico urbanistico
stante la presenza sul territorio delle nuove opere realizzate, solo in quanto le
opere nuove sono state assentite dagli organi a ciò preposti, senza
considerare che tali permessi sarebbero stati illegittimamente rilasciati.
Infine, con riferimento allo specifico caso del sequestro dei manufatti
realizzati presso l’Hotel Pitrizza, il ricorrente rileva la mera apparenza della
motivazione del provvedimento di revoca del sequestro, essendo questa
fondata sulla incertezza del fumus, non essendo il giudice riuscito a verificare,
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quanto assentiti con permesso a costruire illegittimamente rilasciato.

a fronte dì una differenza fra di essi, se erano corretti i calcoli volumetrici
eseguiti dal consulente del Pm ovvero da quello della difesa.
Con atto depositato in data 11 maggio 2015 la difesa dell’indagato ha
svolto argomentazioni tese a dimostrare la inammissibilità o comunque la
infondatezza del ricorso, contestando e confutando gli specifici motivi di
impugnazione presentati dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.
CONSIDERATO IN DIRMO

impugnata deve essere annullata.
Va preliminarmente osservato che con il ricorso introduttivo del presente
giudizio il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania ha inteso
impugnare, deducendo che la stessa fosse viziata sotto il profilo della
violazione di legge, la decisione con la quale il locale Tribunale, in
accoglimento dell’istanza di riesame presentata da Pasqualone Mariano, ha
revocato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico del predetto
Pasqualone dal Gip del medesimo Tribunale nel corso di indagini aventi ad
oggetto la violazione della disciplina in materia di interventi edilizi.
Date queste premesse, va anche ricordato che in tema di ricorsi afferenti
alla materia del provvedimento cautelare reale, la giurisprudenza di questa
suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come nell’ambito
del vizio dedotto dal ricorrente debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali
errores in judicando o in procedendo, anche quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice: tali essendo i limiti che
incontra il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in
materia di provvedimenti di natura cautelare reale, osserva il Collegio che il
primo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è sostanzialmente
fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale ha, invero, ritenuto che diverse fra le strutture edilizie
rispetto alle quali era stata calcolata la volumetria, onde verificare se le nuove
realizzazioni in ampliamento sono contenute entro il limite del 25% di quanto
già era legittimamente esistente, erano state realizzate dopo il 1967 ma in
assenza di legittimo titolo abilitativo; in maniera del tutto apodittica il
Tribunale ha, a questo punto, ritenuto non determinante siffatta circostanza ai
fini della integrazione del fumus commissi delicti, essendo, viceversa, indubbio
che, qualora la normativa, si allude all’art. 13, comma 1, lettera e), della
legge della Regione Sardegna n. 4 del 2009, consenta l’autorizzazione di
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Il ricorso, essendo fondato, deve essere, pertanto accolto e la ordinanza

interventi di riqualificazione su immobili destinati all’uso turistico-ricettivo
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché questi siano
comunque contenuti entro il limite del 25% dei volumi legittimamente
esistenti, siffatta percentuale non può essere calcolata se non tenendo conto
esclusivamente dei volumi per i quali o non era necessario per la loro
realizzazione, ratione temporis, un titolo abilitante ovvero di quelli per i quali
stesso era stato legittimamente rilasciato.

avendo riconosciuto che il calcolo della percentuale di volumetria assentibile
era stato fatto sulla base di dati errati, ha, inspiegabilmente, ritenuto che
nella edificazione in tale modo realizzata per conto dell’odierno indagato non
fosse ravvisabile il

fumus commissi delicti

idoneo a consentire il

mantenimento della misura cautelare disposta dal locale Gip.
L’ordinanza già per questo solo motivo sarebbe meritevole
dell’annullamento stante la palese impossibilità di ricostruire il ragionamento
che ha condotto il Tribunale alla descritta decisione.
Parimenti priva di un’idonea motivazione è la decisione del Tribunale dì
ritenere comunque non suscettibile di essere conservato il provvedimento
cautelare reale in ragione della asserita carenza del requisito della attualità e
della concretezza del pericolum in mora.
Al riguardo va, in primo luogo, considerata la circostanza che nel caso di
specie, trattandosi di sequestro finalizzato a anticipare gli effetti della
rimozione delle opere abusive, conseguente alla adozione di una eventuale
pronunzia di condanna in ragione della loro abusività, non vi è ragione di
valutare la esistenza o meno della concretezza e della attualità del pericolo nel
ritardo, posto che è la stessa condizione dì illiceità delle opere eseguite che
rende manifesta la sussistenza di un pericolo di aggravamento del danno a
carico del bene interesse tutelato dalla norma violata derivante dalla loro
permanenza in situ e dalla disponibilità che di esse possa avere il soggetto
che le ha realizzate (sulla natura immanente del pericolo derivante per il
territorio e per l’equilibrio ambientale, dall’avvenuta edificazione di un
manufatto abusivo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 febbraio 2015,
n. 5954).
In secondo luogo, va, peraltro, osservato che – data la natura delle opere
di recente realizzate (nessun riguardo dovendosi avere per il fatto che la
edificazione originaria delle strutture alberghiere risalga a diverso tempo
addietro, posto che il requisito della attualità va considerato con riferimento
alla opere successive, eseguite in attuazione dei permessi rilasciati dal
Comune di Arzachena in esecuzione della convenzione edilizia del 28 maggio
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In maniera del tutto ingiustificata il Tribunale di Tempio Pausania, pur

2010), accedenti a taluni immobili adibiti ad uso alberghiero – l’aggravamento
del carico urbanistico derivante dalla loro utilizzazione da parte della gestione
delle strutture ricettive in questione è sostanzialmente in re ipsa, dovendosi
ragionevolmente ritenere che le stesse siano state realizzate allo scopo di
permettere ad una maggiore ricettività o, comunque, ad un più intenso uso
delle ricordate strutture, fattori questi evidentemente comportanti un
aggravamento del carico urbanistico delle aree interessate dalle opere

Irrilevante la circostanza, valorizzata nella ordinanza impugnata onde
motivare la assenza del requisito della concretezza del pericolo nel ritardo,
che le autorità a vario titolo coinvolte nel rilascio di permessi, autorizzazioni,
nulla osta e pareri abbiano espresso per le opere in questione la loro
valutazione positiva di compatibilità ambientale e paesaggistica, posto che
siffatta valutazione ha ad oggetto opere comunque prive del titolo abilitativo
costituito dal legittimo permesso a costruire, sicché dette valutazioni non
possono che scontare la illegittimità, per mancanza di valido titolo abilitativo,
delle opere cui esse si riferiscono.
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con derivante
rinvio degli atti al Tribunale di Tempio Pausania che, in diversa composizione,
riesaminerà, alla luce del contenuto della presente decisione, la fondatezza o
meno della istanza di riesame presentata da Pasqualone Mariano avverso il
sequestro preventivo disposto dal Gip di Tempio Pausania con decreto del 19
febbraio 2015.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausanìa.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

abusive.

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